Indice degli argomenti

  • 1.7.1 Procedure d'acquisto

    Standard di qualità di riferimento (Direttiva SEL): 2.3.4 Processi relativi ai fornitori.

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    La commessa pubblica è caratterizzata dal rapporto a titolo oneroso fra un ente pubblico (committente) che acquisisce lavori edili, forniture o servizi da un imprenditore (offerente) che per la sua prestazione (= commessa) riceve una remunerazione.

    Contratti unilaterali, tra cui le donazioni o contratti non pienamente bilaterali, come il comodato, i sussidi o le concessioni, non rappresentano di principio commesse pubbliche.

    Il rilascio delle concessioni a privati deve in ogni caso sottostare a una corretta forma di messa in concorrenza secondo quanto sancito dall’art. 2 cpv. 7 della Legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI – RS 943.02). Pertanto l’attribuzione di concessioni non esclude che si debba procedere ad un pubblico concorso, eventualmente con procedure simili a quelle del diritto delle commesse pubbliche.

    Tale principio è sancito per le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni mobili e immobili dei Comuni e dei Patriziati ai sensi dell’art. 180 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC – RL 181.100) e degli artt. 12-15 della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP – RL 188.100).

    Secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 135 II 49), inoltre, nel caso di concessioni combinate con una prestazione del concessionario, quando la prestazione non è meramente accessoria e determina una controprestazione onerosa da parte dello Stato, anche la concessione può essere qualificata quale commessa pubblica.

    Per committente pubblico, di principio, si intente ai sensi degli artt. 8 CIAP e 2 LCPubb:

    -        un ente preposto a compiti cantonali e comunali;

    -        una società che svolge un compito pubblico;

    -        altri committenti che ricevono sussidi per oltre il 50% della spesa sussidiabile o 1'000'000.-- di franchi;

    imprese private dotata di diritti esclusivi nei settori dell’approvvigionamento idrico ed energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

  • I criteri di idoneità